Non tutti i connazionali residenti all'estero sono al corrente delle disposizioni della legge 470/88 sull'iscrizione all'AIRE.
Per soggiorni all'estero superiori ai dodici mesi e' obbligatoria. Non farlo porta anche a conseguenze pratiche: senza 18 mesi di iscrizione non si ha diritto all'esenzione doganale e IVA per il rimpatrio delle masserizie.
- REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere residente di un comune italiano nel quale si sottopone la domanda ed essere in procinto di trasferirsi all'estero.
- COSTO PER IL RICHIEDENTE
Nessuno
- NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge n.470/1988 D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 06-09-1989 n.323
- RECLAMI E RICORSI
Al responsabile dell'ufficio Demografico e Elettorale del Comune e presso il Consolato competente all'estero.
- COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO
Il diretto interessato (o un componente maggiorenne se il trasferimento riguarda un intero nucleo familiare), deve presentarsi all'Ufficio Demografico e Elettorale e comunicare il trasferimento.
L'ufficio iscrive temporaneamente il richiedente all'AIRE (Anagrafe Italiana per i Residenti all'Estero) e informa i vigili, che controlleranno se il trasferimento è veramente avvenuto.
Entro 90 giorni dall'espatrio il cittadino deve presentarsi al Consolato competente per chiedere l'iscrizione nello stato in cui si è trasferito e far inviare al comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione definitiva all' AIRE. Il Comune e il Consolato si trasmettono a vicenda le eventuali variazioni di indirizzo o di stato civile (che il cittadino deve sempre comunicare
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